15 Novembre 2008
VOUCHER PER I LAVORI AGRICOLI STAGIONALI

La novità era arrivata con il D. L. 112/08, con cui questa estate il Governo aveva deciso di estendere l’applicazione dei “voucher” (quelli noti finora con il nome di “buoni vendemmia”) a tutte le attività agricole stagionali. La piena operatività è arrivata nei giorni scorsi con la circolare INPS n. 94/08.
Il voucher è la modalità di pagamento di un rapporto di lavoro accessorio, cioè di quel particolare rapporto di lavoro che le aziende agricole possono stipulare esclusivamente con studenti fino a 25 anni regolarmente iscritti presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado o pensionati per svolgere attività di lavoro agricolo stagionale. Le aziende agricole in regime di esonero IVA, cioè sotto i 7000 euro di volume di affari, possono ricorrere al lavoro accessorio nei confronti di qualunque prestatore di lavoro. È importante sottolineare che dopo la positiva sperimentazione dei voucher nella vendemmia appena terminata, ora il meccanismo può trovare applicazione per qualunque attività agricola stagionale, quali anche la raccolta delle fragole e dei piccoli frutti o anche l’attività di agriturismo.
Il pagamento delle prestazioni lavorative può avvenire in forma telematica (cioè con un versamento su una carta di credito di Poste Italiane che viene data a tutti i lavoratori) oppure in forma cartacea (cioè consegnando al lavoratore dei buoni cartacei che il datore acquista preventivamente all’INPS e che il lavoratore incassa presso qualunque sportello postale).
In cosa consiste la semplificazione? Instaurando un rapporto di lavoro accessorio, il datore di lavoro deve preoccuparsi di comunicare all’INAIL, prima dell’inizio della prestazione, i nominativi dei lavoratori e, a consuntivo, provvede al pagamento della prestazione mediante la consegna dei voucher o la rendicontazione telematica che comporta la liquidazione sulla carta di credito. Resta salva la tutela per il prestatore di lavoro come prevista dal Testo Unico di sicurezza sul lavoro. Null’altro!
Rimane da evidenziare un ultimo importante aspetto: il valore dei voucher. Ogni voucher ha il valore nominale di 10 euro di cui il 13% viene versato alla gestione separata Inps come copertura contributiva, il 7% all’INAIL quale copertura infortunistica, il 5% al concessionario del servizio, per cui il valore netto di ogni voucher è pari a 7,5 euro che è la somma che viene liquidata al lavoratore. Tale somma è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione. Con la circolare di fine ottobre, l’INPS ha previsto l’emissione anche di voucher del valore nominale pari a 50 euro.
“In conclusione – asserisce Lauro Pelazza, vice direttore Coldiretti Cuneo – possiamo ritenerci soddisfatti per queste modifiche. I voucher sono uno strumento di semplificazione che Coldiretti richiedeva da anni”.

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