28 Febbraio 2008
NUOVA LEGGE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

Per Coldiretti un giudizio parzialmente positivo in relazione al maggior rispetto della proprietà privata.

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il 17 dicembre 2007 la legge regionale n° 24 che concerne la tutela dei funghi epigei spontanei. Questa legge, modifica alcuni articoli della legge 32/82
“norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale” che era meglio conosciuta come “legge funghi” anche se i funghi erano solo una parte delle materie trattate dalla legge stessa.
La nuova legge, rispetto alla 32/82, disciplina in modo più dettagliato la raccolta, l’iter amministrativo per il rilascio dei tesserini di autorizzazione e la vigilanza in materia di funghi epigei.
La disciplina della raccolta funghi ha sempre costituito un “nodo caldo” per le popolazioni rurali, all’indomani dell’approvazione della legge 32/82, già nascevano le prime polemiche incentrate soprattutto sul fatto che veniva disciplinata e quindi autorizzata per tutti la raccolta di un prodotto del fondo per cui il proprietario si sentiva in una certa misura espropriato di un frutto che invece riteneva appartenergli in modo esclusivo.
Le spinte alla modifica della legge 32/82 sono quindi nate già nella seconda metà degli anni ‘80 ed hanno preso corpo alla fine degli anni ‘90 allorquando cominciarono a concretizzarsi le prime bozze scritte di modifica legislativa.
Nel giugno 2002 emerge un primo disegno di legge della Giunta Regionale cui ne seguirono altri. Tra le varie proposte ve ne erano alcune che prevedevano la riscrittura totale della legge 32/82 ed altre che invece ne variavano solo gli articoli relativi ai funghi.
Dal marzo 2006 si è concretizzata una proposta di legge che poi dopo vari passaggi ed osservazioni è diventata la legge 24 /2007 e che di fatto non riscrive la 32/82 ma ne modifica gli articoli relativi alla raccolta dei funghi epigei. Per valutare la proposta di legge la Regione ha raccolto le osservazioni di associazioni ambientaliste, gruppi micologici e Coldiretti.
Con la nuova legge, la raccolta dei funghi è disciplinata in modo più dettagliato, viene sancito il divieto di raccolta funghi nei castagneti da frutto e nei fondi delimitati ai sensi dell’art. 841 del Codice Civile (palinati o cintati); viene poi stabilito che il tesserino per la raccolta ha validità su tutto il territorio regionale salvo le aree protette.
Sono esentati dal possesso del tesserino i proprietari dei fondi nonchè i loro parenti ed affini di primo grado; in tal senso alcune imperfezioni ancora rimangono, ad esempio l’esenzione dal possesso del tesserino dovrà arrivare ai parenti ed affini fino al terzo grado ed al coniuge , tale correzione verrà probabilmente apportata in tempi brevi in quanto si tratta di un errore di trascrizione della proposta in testo di legge. Un’osservazione tecnica che Coldiretti aveva formulato ma che al momento non è stata accolta è quella relativa all’introito delle sanzioni, in tale caso si era richiesto che le sanzioni comminate ai trasgressori fossero introitate nei bilanci comunali del territorio ove si fosse rilavato l’illecito, e non dalla Provincia.
Afferma Bruno Rivarossa direttore di Coldiretti Cuneo e Piemonte: “Esprimiamo un giudizio parzialmente positivo sui contenuti della nuova legge che è più rispettosa della proprietà privata. Il fatto di vietare la raccolta dei funghi nei castagneti da frutto rappresenta il riconoscimento del lavoro degli agricoltori ed il rispetto per una coltivazione che contribuisce al presidio del territorio ed alla salvaguardia dell’ambiente. Inoltre rappresenta il riconoscimento al fungo come prodotto agricolo del territorio”. Da Cuneo arriva anche il commento del presidente di Coldiretti Marcello Gatto(nella foto) il quale afferma che “il consiglio della Federazione ha costituito un gruppo di lavoro che ha seguito l’iter delle modifiche alla legge 32/82. Il contributo in termini di proposte è stato determinante per l’ottenimento di una legge sicuramente non perfetta ma migliorativa rispetto alla precedente”.

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