6 Agosto 2009
MOBILITAZIONE COLDIRETTI:ARRIVANO I PRIMI RISULTATI

Dopo i tre giorni non stop di mobilitazione organizzata nel mese di luglio da Coldiretti, a cui hanno partecipato numerosissimi imprenditori agricoli piemontesi, è arrivato un primo importante risultato: è stato infatti presentato ufficialmente dal Ministro delle Politiche Agricole il decreto sull’obbligo di indicare l’origine in etichetta per latte e derivati.
“Il Decreto obbliga ad indicare l’origine del latte impiegato nel latte a lunga conservazione e in tutti i prodotti lattiero caseari ma – sottolinea Paolo Rovellotti, presidente Coldiretti Piemonte - vieta anche l’impiego di polveri di caseina e caseinati nella produzione di formaggi, stabilendo chiaramente che il formaggio si fa con il latte e non con le polveri. Ora la Coldiretti continuerà a fare pressioni su ministero e governo affinché l’etichettatura d’origine diventi obbligatoria anche sulle carni suine e su tutti gli altri alimenti che ancora non ne sono dotati”.
 “Un primo importante risultato – ha commentato Bruno Rivarossa, direttore Coldiretti Cuneo e Piemonte - che va nell’interesse degli imprenditori agricoli ma soprattutto dei consumatori e della trasparenza e competitività del nostro Paese. Rimane però ancora molto lavoro da fare: sono infatti ancora troppi  gli alimenti privi di etichetta chiara e trasparente”.
Anche a livello regionale sono arrivati i primi risultati: la  Giunta Regionale ha infatti approvato una bozza di disegno di legge sull’etichettatura obbligatoria dei prodotti alimentari, che verrà sottoposta al Consiglio Regionale e che, se approvata, diventerà una proposta di legge al Parlamento Nazionale.
Il disegno di legge si compone di cinque articoli: l’articolo 1 sancisce in via generale l’obbligo di indicazione in etichetta del luogo di origine dei prodotti primari commercializzati tal quali o utilizzati come ingredienti per la fabbricazione di alimenti semplici o composti destinati al commercio o alla somministrazione; nell’articolo 2 si rinvia a successivi provvedimenti attuativi che dovranno contenere le modalità di indicazione dell’origine per singoli prodotti alimentari; nell’articolo 3 si specificano le competenze ad effettuare i controlli in ordine al puntuale rispetto delle prescrizioni introdotte dal presente disegno di legge, con conseguente indicazione, all’articolo 4, della disciplina sanzionatoria in caso di loro violazione; infine, l’articolo 5 prevede un periodo transitorio per consentire la commercializzazione dei prodotti già confezionati prima dell’entrata in vigore degli obblighi introdotti dal presente disegno di legge.

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