9 Marzo 2009
I FABBRICATI RURALI NON SONO ASSOGGETTABILI ALL’ICI

È stato approvato il provvedimento che ribadisce la non assoggettabilità all’ICI dei fabbricati rurali. Con tale provvedimento, l’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992 deve intendersi nel senso che “non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili al catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’art.9 del decreto legge n.557 del 30 dicembre 1993, convertito dalla legge 26/2/1994 n.133 e successive modificazioni”.
Come noto la Corte di Cassazione con sentenza del 15 settembre 2008 ha creato alcune difficoltà con l’interpretazione che il semplice accatastamento dell’immobile e la conseguente attribuzione di rendita catastale, obbliga all’assoggettamento ICI i fabbricati rurali. Coldiretti, a seguito di tale sentenza, si è immediatamente attivata per richiedere un intervento legislativo al fine di chiarire che, il semplice accatastamento dei fabbricati ed in presenza dei requisiti previsti dall’art.9 del decreto legislativo 557/1993, non può comportare la perdita del requisito della ruralità e quindi la conseguente assoggettabilità ai fini dell’ICI.
“Con il provvedimento suddetto, – dice Lauro Pelazza (nella foto)vice direttore Coldiretti Cuneo,– viene ora chiarita, anche per il futuro, l’interpretazione fino ad oggi adottata circa l’esclusione dall’ imposta comunale sugli immobili dei fabbricati rurali, quando questi sono in possesso dei relativi requisiti di ruralità.”

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