Fra le misure d’interesse a sostegno delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto “Cura Italia” (Decreto Legge 18/ 2020 in corso di conversione in legge) ha previsto, in via straordinaria, all’art. 56:
- la non revocabilità, in tutto o in parte, fino al 30 settembre 2020, degli importi accordati (utilizzati e non) per le aperture di credito a revoca e i prestiti concessi a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020. Restano inalterati gli elementi accessori al finanziamento senza alcuna formalità;
- il posticipo al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni e senza alcuna formalità, del rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima di tale data, unitamente agli elementi accessori;
- la sospensione del pagamento delle rate e dei canoni di leasing fino al 30 settembre 2020, relativi a mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati mediante rilascio di cambiali agrarie. La moratoria include i finanziamenti e le operazioni di leasing concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Beni strumentali - Nuova Sabatini”, anche in deroga al limite massimo di durata del finanziamento (5 anni). Il piano di rimborso delle rate e dei canoni sospesi sarà dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, con assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Sarà facoltà delle imprese chiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Chi può accedervi
La misura interessa le micro, piccole e medie imprese con sede in Italia, con meno di 250 dipendenti e fatturato inferiore a 50 milioni di euro (o con totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro), appartenenti a tutti i settori, che abbiano subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta del diffondersi dell’epidemia da Covid-19. Sono ricompresi nella misura i lavoratori autonomi titolari di partita IVA e le ditte individuali.
A quali condizioni
Per poter beneficiare della misura i soggetti interessati devono risultare, alla data del 17 marzo 2020, “in bonis”, ovvero non avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non vi dovranno essere rate non pagate (anche in parte) da più di 90 giorni.
Modalità operative
Gli interessati devono effettuare una comunicazione alla propria banca o intermediario finanziario, anche via PEC o con altra modalità tracciata con data certa, autodichiarando:
- di rientrare fra i soggetti interessati dalla misura;
- il finanziamento per il quale intendano beneficiare della moratoria;
- di aver subìto una temporanea carenza di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da Covid-19;
- di essere consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000.
La banca sarà tenuta ad accettare le comunicazioni che rispettino i requisiti e non dovrà riscontrare la veridicità delle autodichiarazioni rese dall’interessato.
Elementi accessori
Sono elementi accessori al finanziamento tutti i contratti connessi al finanziamento, fra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione. Questi contratti sono prorogati automaticamente, senza formalità, alle condizioni originarie.
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Misure in favore del settore agricolo e della pesca
Fra le ulteriori misure d’interesse, riguardanti specificamente il settore agricolo e della pesca, il DL 18/2020 ha previsto all’art. 78:
- la corresponsione entro il 31 luglio 2020 del 70% (anziché del 50%) degli anticipi sulle somme oggetto di domanda nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC;
- l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole, di un Fondo di 100 milioni di euro per il 2020, volto a far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza Covid-19 e ad assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura: per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti; per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti; per l’arresto temporaneo della pesca. Per questa misura è previsto che con uno o più Decreti del Ministero delle Politiche agricole verranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo;
- l’incremento di 50 milioni di euro per il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l’anno 2020.