1 Febbraio 2022
Agriturismi: nuove misure di vantaggio previste dal PNRR

Con il Decreto-Legge n. 152, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2021, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, sono state ufficializzate le misure di seguito descritte a favore del settore Turismo, consistenti, in particolare, nel duplice beneficio di un credito d’imposta e di un contributo a fondo perduto (quest’ultimo ottenibile per i medesimi interventi che beneficiano del credito d’imposta) relativi a operazioni di riqualificazione, accessibilità e digitalizzazione delle strutture. Con Avviso del 23 dicembre 2021, il Ministero del Turismo ha inoltre definito le modalità attuative della misura di favore.

 

Le predette agevolazioni sono riconosciute alle imprese alberghiere e alle strutture che esercitano attività agrituristica (nonché alle strutture ricettive all’aria aperta, es. campeggi, e alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Gli incentivi sono riconosciuti anche alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle predette attività imprenditoriali.

Gli interventi agevolabili dovranno essere eseguiti nel rispetto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” ex Legge n. 18/2009 e in conformità alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, senza che sia arrecato un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17, Regolamento UE n. 2020/852.

Si precisa che le misure del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto previste dal Decreto-Legge in esame sono cumulabili fra loro, a condizione che tale cumulo (tenuto conto anche della non tassazione ai fini IRPEF/IRES/IRAP), non ecceda l’importo dei costi sostenuti. Le predette misure non sono invece cumulabili con ALTRI contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Inoltre, tali misure saranno erogate fino a esaurimento delle risorse stanziate (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una riserva del 50% per gli investimenti di riqualificazione energetica, secondo l’ordine cronologico delle domande (l’esaurimento dei fondi sarà comunicato sul sito del ministero del Turismo). Gli incentivi spettano, in ogni caso, entro le condizioni e i limiti del Reg. UE 1407/2013 (de minimis) e del Quadro Temporaneo europeo sugli aiuti di Stato Covid-19. Di seguito la sintesi delle misure.

 

Credito d’imposta

È riconosciuto un credito d’imposta pari all’80% dell’ammontare delle spese effettivamente sostenute, incluse quelle di progettazione, dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 (anche se gli interventi siano stati avviati dopo il 1° febbraio 2020 – e fa prova la comunicazione di avvio lavori alle autorità competenti e non ancora conclusi il 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021, con prova inequivocabilmente fornita tramite fattura), per:

A. interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettera i, TUIR  (per la classificazione del rischio sismico, le relative modalità di attestazione da parte dei professionisti abilitati e l’efficacia degli interventi effettuati, si applicano le linee guida fissate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);

B. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

C. interventi edilizi ex DPR n. 380/2001, art. 3, comma 1, lettere b, c, d, ed e.5, vale a dire interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati. B. il Decreto e l’Avviso del Ministero del Turismo richiedono che gli interventi di cui alla presente lettera debbano essere tutti funzionali all’efficientamento energetico, alla riqualificazione antisismica delle strutture e all’eliminazione delle barriere architettoniche;

D. realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali, e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi agli stabilimenti termali;

E. spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del Decreto-Legge 31 maggio 2014, n. 83, ad esclusione dei costi relativi all’intermediazione commerciale. In sostanza, sono agevolate le seguenti spese per:

  • impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
  • siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
  • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente

F. l’acquisto di beni mobili e complementi d’arredo, inclusa l’illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui alle precedenti lettere a, b, c e d e che il beneficiario non ceda a terzi, né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto d’investimento, prima del completamento del loro ammortamento.

Le predette tipologie d’intervento, a pena di decadenza del beneficio:

  1. devono riguardare, se per essi siano previste opere edili-murarie e impiantistiche, fabbricati o terreni con destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d’uso delle attività imprenditoriali ammesse al beneficio;
  2. devono essere realizzati presso una sede operativa situata in Italia, attiva alla presentazione della domanda;
  3. devono recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione e il progetto deve essere corredato di una relazione tecnica e di elaborati grafici dello stato di fatto, intermedi e di progetto, realizzati in adeguata scala;
  4. devono iniziare entro 6 mesi dalla pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei beneficiari ammessi;
  5. devono essere conclusi entro 24 mesi dalla pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei beneficiari ammessi. Il termine è prorogabile su richiesta, non oltre 6 mesi, e comunque con conclusione dei lavori non oltre il 31 dicembre 2024.

 

Considerato che gli interventi ammissibili dovranno essere conformi alla normativa ambientale nazionale e comunitaria, alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, agli orientamenti tecnici sulla verifica di sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01) e non arrecare danni significativi agli obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17, Regolamento UE n. 2020/852, l’Avviso del Ministero del Turismo esclude dai benefici gli interventi che comportano:

  • attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
  • attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.

N.B. per stabilire se una spesa sia stata effettivamente sostenuta dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2014, il Decreto rimanda ai criteri di cui all’art. 109, TUIR. Pertanto, in base al presente articolo, le spese si considereranno sostenute, per i beni mobili alla data di loro consegna o spedizione, mentre le spese relative ai servizi si considereranno sostenute alla data di ultimazione della prestazione o, per quelle dipendenti da contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal responsabile di un CAF o da professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all’albo dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro. L’attestazione può anche essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese, con eventuale recupero da parte del Ministero del Turismo:

  • per le quali non sia provata l’idoneità a realizzare il miglioramento della qualità ricettiva con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale;
  • non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione europea;
  • non conformi alle già richiamate previsioni comunitarie;
  • obbligatorie a norma di legge.

Il credito d’imposta è:

  • utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • è fruibile adecorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

ATTENZIONE: questo credito potrà essere ceduto a terzi, con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti (incluse banche e altri intermediari finanziari). Per le modalità riguardanti la cessione e la tracciabilità telematica del credito d'imposta, anche tramite intermediario, il Decreto rinvia al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, ovvero alle stesse modalità previste per la cessione del credito relativo al Superbonus 110% e agli altri interventi di recupero edilizio. Il cessionario lo utilizzerà nel rispetto delle medesime modalità stabilite per il cedente.

L’utilizzo illegittimo del credito d’imposta espone al recupero dei relativi importi da parte del Ministero del Turismo.

Contributo a fondo perduto

Per i medesimi interventi che beneficiano del precitato credito d’imposta è riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute e per un massimo di € 40.000, aumentabile, anche cumulativamente:

  • fino ad ulteriori € 30.000, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazionedelle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale dell’intervento;
  • fino ad ulteriori € 20.000, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da donne o da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai 2/3 da donne o da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da donne o da giovani, e le imprese individuali gestite da donne o da giovani, che operano nel settore del Turismo. Per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni compiuti alla data di presentazione della domanda e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
  • fino ad ulteriori € 10.000, per le imprese con sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il limite massimo del contributo è dunque pari a € 100.000 per ciascun beneficiario.

Il contributo in esame è erogato tramite bonifico bancario all’IBAN comunicato in sede di presentazione della domanda in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento. In tal caso, il beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero del Turismo, entro 60 gg. dalla data di conclusione dell’intervento:

  • una relazione finale su risultati e obiettivi conseguiti dal progetto da pubblicare sul sito del Ministero del Turismo, al fine di dare diffusione dei risultati delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e da un professionista abilitato;
  • una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e fatture quietanzate relative alla tipologia di spese ammissibili;
  • documentazione di legge per verifica antimafia.

È fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del beneficiario, un’anticipazione non superiore al 30% del contributo, presentando, entro 30 gg. dall’inizio dell’intervento, alternativamente:

  • garanzia fideiussoriarilasciata da banche, assicurazioni, intermediari finanziari;
  • cauzionecostituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, assegni circolari, titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione.

Sempre in caso di richiesta di anticipazione – ed entro il precitato termine di 30 gg. dall’inizio dell’intervento, dovranno inoltre essere presentati i documenti per la verifica antimafia, documentazione attestante l’avvio legittimo dei lavori, in caso di opere edilizie-murarie, e, in caso di progetti che prevedano esclusivamente l’acquisto di beni, copia dei giustificativi di spesa quietanzati per un importo almeno pari al 5% dell’investimento ammesso.

Procedura per l’accesso alla procedura di ottenimento del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto

Per partecipare alle agevolazioni relative al credito d’imposta e al contributo a fondo perduto occorre seguire un’apposita procedura, come successivamente descritto, fermo restando che:

  • le imprese richiedenti devono risultare regolarmente iscritte al registro delle imprese al momento della presentazione della domanda di partecipazione;
  • non è ammessa la partecipazione di imprese in stato di fallimento o di liquidazione, anche volontaria;
  • il richiedente deve essere in condizioni di regolarità contributiva (DURC), nonché in regola con la normativa antimafia;
  • il richiedente deve essere in condizioni di regolarità fiscale (attenzione, la regolarità fiscale può essere soltanto autocertificata dall’impresa tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio o, in alternativa e a richiesta, da apposito certificato dell’Agenzia delle Entrate);
  • ciascuna impresa può presentare una sola domanda d’incentivo per una sola struttura d’impresa oggetto d’intervento;
  • i soggetti devono gestire, in virtù di un contratto regolarmente registrato da allegare obbligatoriamente alla domanda, un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi oppure devono essere proprietari degli immobili oggetto d’intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico;
  • tutti i requisiti previsti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 anni successivi all’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all’agevolazione e il recupero degli incentivi erogati.

La domanda, sottoscritta con firma digitale del rappresentante legale dell’impresa, va presentata tramite piattaforma online, le cui modalità di accesso saranno definite con successiva comunicazione del Ministero del Turismo, da emanarsi entro 60 gg. dal 23 dicembre 2021. Registrando il proprio profilo, le imprese presenteranno la domanda entro 30 gg. successivi all’apertura della piattaforma online.

Come anticipato in premessa, ai fini dell’accoglimento delle domande rileverà l’ordine cronologico di presentazione (data e ora di presentazione saranno attestate informaticamente). Il sistema consentirà – anche più volte – di modificare entro il precitato termine di 30 gg. la domanda, inserendo altri documenti. In tal caso, saranno valutate esclusivamente la domanda e i relativi allegati presentati per ultimo in ordine temporale.

Nella domanda dovranno essere indicati gli elementi riportati all’articolo 6 dell’Avviso del Ministero del Turismo, oltre a tutti gli elementi descritti all’Allegato I riportati in fondo all’Avviso stesso.

Entro 60 gg. dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del Turismo pubblicherà l’elenco dei beneficiari. In caso di superamento dei limiti di cui al de minimis o al Quadro Temporaneo, al soggetto richiedente sarà concessa l’agevolazione nei limiti dell’importo di aiuto ancora disponibile.

Per le modalità di rendicontazione, le cause di revoca degli incentivi e i controlli e le procedure di recupero dei crediti d’imposta illegittimamente fruiti si rimanda alla lettura degli articoli 12, 13 e 14 dell’Avviso del Ministero del Turismo.

Finanziamento a tasso agevolato

Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante «Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

È prevista l’istituzione di una sezione speciale Turismo nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI, per la concessione di garanzie ai soggetti ammessi alle precitate agevolazioni del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto, nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

A tal fine sono stati stanziati  358 milioni di euro, suddivisi su più annualità (2021-2025). Di questi, il 50% è riservato agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica e innovazione digitale. Le garanzie sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, ma anche per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

La garanzia:

  • è concessa a titolo gratuito;
  • può riguardare importi massimi, per impresa, fino a 5mln di euro;
  • riguarda imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
  • assicura una percentuale di copertura corrispondente a quanto previsto dall’art. 13 del Decreto Liquidità (DL n. 23/2020), ovvero dell’80% in garanzia diretta (e del 90% in controgaranzia dell’importo garantito dai Confidi o altri Fondi di garanzia) fino al 31/12/2021 e poi del 70% in garanzia diretta (e dell’80% in controgaranzia);
  • è concessa senza applicazione del modello di valutazione del merito creditizio;
  • può essere concessa anche a favore di imprese che, alla data della richiesta di garanzia, presentano esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate, purché tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello Stato di emergenza;
  • per operazioni di investimento immobiliare può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Possono essere coperti da garanzia anche i finanziamenti per operazioni di rinegoziazione del debito, purché il finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell’importo del debito e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

In sede di conversione in legge del Decreto n. 152, è stato aggiunto un emendamento, in base al quale per i giovani che intendano avviare un’attività nel settore agrituristico, le garanzie sopra esplicitate sono concesse ai soggetti di età compresa fra i 18 e i 40 anni.

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