2 Febbraio 2008
FINANZIARIA 2008: LE NOVITA’ E LE PROROGHE IN AGRICOLTURA

Anche quest’anno siamo arrivati alla definizione della Legge Finanziaria in vigore dal 1° gennaio 2008 con una versione finale che, come avviene ormai da alcuni anni, si compone di soli tre articoli e moltissimi commi. Nella legge sono contenute alcune proroghe che riguardano il settore agricolo, altre che riguardano tutti i contribuenti in generale e alcune norme nuove.

Irap. Intanto l’aliquota applicabile al settore agricolo dell’1,9% è confermata anche per l’anno 2007 e quindi sarà quella che utilizzeremo per effettuare i calcoli sulla prossima dichiarazione dei redditi Unico 2008 redditi 2007. Anche l’aliquota ordinaria del 4,25% è stata ridotta al 3,9%: questa modifica che entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2008 e quindi interesserà le dichiarazioni del prossimo anno (Unico 2009 redditi 2008) riguarda ovviamente tutte quelle attività di impresa e di lavoro autonomo che interessano l’agricoltura solo in parte. Certo è che le attività di agriturismo e di conto terzi che, sebbene connesse all’agricoltura, versano l’Irap con l’aliquota ordinaria saranno favorevolmente interessate da questa modifica normativa.

Proprietà coltivatrice. Le agevolazioni in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto di terreni ai fini della formazione ed arrotondamento della proprietà contadina sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.
Carburante agricolo. L’esenzione da accisa sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è prorogata fino al 31 dicembre 2008.

Rivalutazione terreni e aree edificabili. Ritorna una norma che da qualche tempo non era più in vigore ma che in anni passati è stata utilizzata soprattutto da coloro che possedevano aree edificabili.
Vediamo un po’ più nel dettaglio come funziona. Al momento della cessione di un’area edificabile si realizza sempre una plusvalenza tassabile (differenza tra il prezzo di vendita e il costo d’acquisto) in quanto il venditore si vede riconoscere un beneficio dalla semplice pianificazione urbanistica del Comune.
Proprio per risparmiare un po’ di imposte la norma contenuta nella Legge Finanziaria dispone che per terreni agricoli e aree edificabili posseduti alla data del 1° gennaio 2008 è possibile far redigere e giurare una perizia di stima entro il 30 giugno 2008 in modo da attribuire a questi beni un valore corrispondente a quello reale di mercato. Abilitati alla redazione della perizia sono gli iscritti negli Albi Professionali dei dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, ingegneri, architetti e geometri e sul valore così periziato è necessario calcolare e versare, sempre entro il 30 giugno 2008, un’imposta sostitutiva del 4%. Avvalendosi di questa norma di favore, al momento della cessione dell’area edificabile, il contribuente ha la possibilità di confrontare il corrispettivo di vendita con il valore reale di perizia: essendo i due valori praticamente coincidenti si neutralizza l’effetto della plusvalenza e con il pagamento della sola imposta del 4% si è evitata la tassazione più onerosa all’interno della dichiarazione dei redditi.

Proroga del 36%. Si potranno applicare fino all’anno 2010 la detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia e l’aliquota Iva del 10% sui lavori edili, manutenzione ordinaria e straordinaria comprese. Trattasi della detrazione prevista ormai da anni per lavori di ristrutturazione di edifici ad uso abitativo per i quali attualmente è possibile beneficiare della detrazione del 36% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 48.000 euro di spesa per ogni unità abitativa, detrazione da far valere in dichiarazione dei redditi suddividendo lo sconto spettante in dieci rate costanti di pari importo.

Proroga del 55%. È stata confermata fino al 31 dicembre 2010 l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. La detrazione dall’imposta lorda è in questi casi del 55% della spesa sostenuta da ripartire in tre quote annuali.

Ici, detrazione prima casa.Una nuova riduzione Ici per l’abitazione principale è stata introdotta a partire dall’anno 2008 pari all’1,33 per mille della base imponibile, con un tetto di 200 euro. Dall’agevolazione, che si aggiunge a quella precedente di 103,29 euro, sono escluse le ville, le case di lusso e i castelli.

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